PdZ 22: Le incredibili contraddizioni urbanistiche, normative e costituzionali del Comune di Roma e dello Stato italiano riferite alle aree di servizio di via di Tor Bella Monaca

Estratto dall'Esposto urbanistico:

Le insostenibili contraddizioni urbanistiche del PdZ 22

A) Impegni e Norme Anteriori o Contemporanei alle Opere Contestate, Disattesi:

  • Zonizzazione Tradita: Il PdZ 22, in tutte le varianti pubblicate dal Comune ai fini della trasparenza, mostra tali aree (nelle corrispondenti zonizzazioni cartografiche) destinate a verde pubblico ("Parco Libero")  [Vedi ►].  Persino la Variante Decies (2011) riporta i lotti 26 e 28 come "Spazi a verde attrezzato", tentando di occultare con tratti grafici quasi invisibili le strutture cementizie dei distributori già esistenti [Vedi ►].

  • Obiettivi Prioritari del Piano (Variante Sexies): La Relazione Tecnica (pag. 4) poneva l'obiettivo di garantire a tutte le abitazioni "condizioni sostanzialmente equivalenti per godibilità del verde" e di usare l'edilizia non residenziale solo per "migliorare la qualità urbana". Obiettivi palesemente calpestati da un cluster di idrocarburi ad alto impatto ambientale e sanitario  [Vedi ►].

  • La Beffa della Delibera 57/2006: Mentre si compiva lo scempio urbanistico sui 13.000 mq di verde valorizzante, il Consiglio Comunale approvava il "Regolamento per la partecipazione dei cittadini" (Delibera 57 del 2 marzo 2006). Un atto che definiva il coinvolgimento degli abitanti come "essenziale e vincolante" per ogni trasformazione urbana, ma che è stato totalmente ignorato proprio nel momento della sua massima necessità  [Vedi ►].

  • Impegni Internazionali:

    • la Carta Europea dei Diritti del Pedone (1988) per una Città «a misura d'uomo  e non d'automobile», in particolare nei diritti alla «creazione di polmoni verdi anche con opere di forestazione urbana»  [Vedi ►]
    • gli impegni della Carta di Aalborg (2004) per città vivibili. resilienti e verdi, a favore di una mobilità sostenibile  [Vedi ►]

 

B) Regolamenti Posteriori alle Opere Contestate, Sconfessanti:

I regolamenti vigenti e i principi costituzionali odierni non si limitano a integrare la normativa, ma sconfessano integralmente la logica che ha permesso tale scempio urbanistico, ponendo l'Amministrazione in una posizione di palese violazione dei seguenti pilastri:

 

  1. I Principi Supremi della Costituzione (Artt. 9 e 41): L’opera confligge con l’Art. 9, che impone alla Repubblica la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi. Risulta inoltre violato l’Art. 41, il quale, pur riconoscendo la libertà di iniziativa economica, stabilisce perentoriamente che essa «non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza e alla dignità umana». La trasformazione di verde pubblico in polo idrocarburico rappresenta il sacrificio della salute collettiva sull'altare del profitto privato.

  2. Il Conflitto d'Interessi Istituzionale (Stato-ENI): Si rileva un paradosso di natura etica e giuridica nella partecipazione azionaria dello Stato in ENI S.p.A. (attraverso il Ministero dell'Economia e Cassa Depositi e Prestiti). Tale controllo azionario, pari a circa il 30,9%, pone le istituzioni in una condizione di potenziale conflitto d'interessi, laddove l’Amministrazione pubblica — che per mandato deve tutelare la salute dei cittadini — si ritrova ad agevolare l’insediamento di infrastrutture impattanti gestite da una propria partecipata, assumendosi così la responsabilità indiretta dei rischi sanitari derivanti.

  3. Il Piano Carburanti del 2008: Con il divieto assoluto di installazione di nuove stazioni a meno di 100 metri dagli edifici scolastici, esso confligge palesemente con la vicenda del distributore Eni inizialmente proposto nel 1999 in stretta adiacenza alla scuola primaria di via Aspertini, fortunatamente impedito dalla ferma protesta dei genitori.

  4. Il Regolamento del Verde Pubblico e del Paesaggio Urbano (2021): Richiamandosi agli impegni di Aalborg, riconosce quindici irrinunciabili funzioni alle aree verdi. La "sedicesima funzione" di polo idrocarburico con stoccaggio di CNG e GPL si palesa in netta antitesi alle funzioni "ambientale, ecologica, paesaggistica, terapeutica e di sicurezza del territorio". [Vedi ►]

  5. I Pronunciamenti del MASE: Sul valore delle aree verdi per il benessere, confermano il legame diretto tra tutela del verde e salute pubblica. Sostituire 13.000 mq di verde con cemento, benzene e rischi esplosivi rappresenta una grave minaccia documentata alla qualità della vita. [Vedi ►]

  6. Il Piano d'Azione al Contrasto dell'Inquinamento Acustico (2025): Documento dal quale si estrae, oltre ai comprovati vantaggi della riduzione della velocità a 30 km/h per la tutela del clima acustico, l’obbligo di implementazione dei progetti di forestazione urbana. Tali misure appaiono in totale contraddizione con la scelta di mantenere un polo idrocarburico che, per sua natura, incentiva il traffico veicolare e nega la rigenerazione verde prevista dai piani attuativi.  [Vedi ►]

La più evidente sconfessione della necessità di tali impianti:

Città

(Area

comunale)

abitanti

in milioni

Sup.

km²

Auto

per mille

abitanti

Stazioni

di Servizio

 

Stazioni

di Serv.

ogni

100 km²

N° Staz.

di Serv.

ogni

100.000

abitanti

FONTI

Comune

di Roma

2,747

1287

677 869 67,5 31,63 FONTE ►

Grand Paris

7,115

814

250 402 49,4 5,65 FONTE ►

Berlino

3,76

891,8

<400 275 30,84 7,31 FONTE ►

Madrid

3,277

604,3

320 224 37,07 6,84 FONTE ►

Londra

8,980

1572

360 531 33,77 5,90 FONTE ►

Dubai*

3,6

3885

313 320* 8.24* 8.89* FONTE ►

*Dubai: dati approssimati, basati su una stima di "oltre 300" stazioni di servizio.

EUROGAS
EUROGAS

Vedi in APPENDICE D

NOTA SUL PIANO CARBURANTI DEL COMUNE DI ROMA 2008:

 

Nel 1999 il Comune di Roma, in palese sodalizio con ENI, tenta di autorizzare l'installazione dell'ennesimo distributore di carburanti urbano a stretto ridosso della scuola primaria di Via Amico Aspertini. L'impianto fu bloccato, fortunatamente, solo grazie alla ferma e sacrosanta protesta dei genitori.

A soli nove anni di distanza, il Comune pubblica il Piano Carburanti del 2008 che sconfessa platealmente la sua stessa azione del '99! Il Piano stabilisce requisiti di distanza minima che l'operazione ENI aveva ignorato, sancendo un salto netto: dall'adiacenza rischiosa si passa all'obbligo di un distanziamento minimo di 100 metri!

Questa è la coerenza urbanistica del Comune di Roma.

Dal Piano Carburanti del Comune di Roma - REGOLAMENTO DEGLI IMPIANTI STRADALI DI RIFORNIMENTO ENERGETICO NEL COMUNE DI ROMA

si estrae:

 

7) Dimensioni della Superficie fondiaria e distanze minime

[...]

«La distanza minima degli impianti per la distribuzione di carburanti liquidi da edifici residenziali, servizi o locali aperti al pubblico esistenti, non di pertinenza dell’impianto, è di mt 30; nel caso di edifici scolastici, case di cura e ospedali, tale distanza è aumentata a mt. 100.

La distanza è calcolata dalle colonnine di erogazione dei carburanti contenenti benzene. Restano ferme le ulteriori distanze di sicurezza interne ed esterne previste per gli impianti di G.P.L. e per quelli di Metano dalla specifica normativa antincendio.»

PdZ 22: le contraddizioni interne tra obiettivi prioritari e realizzazioni

Per l'analisi delle contraddizioni urbanistiche interne al PdZ 22 (evidenziate dal susseguirsi delle Varianti), si rimanda a  PdZ 22: Varianti e Zonizzazioni.

Corte di Cassazione: Le sentenze a difesa del diritto alla qualità della vita dei cittadini